CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Opere soggette a CILA
Per procedere a realizzare regolarmente lavori edilizi nella propria casa è necessario presentare una CIL Asseverata, chiamata anche C.I.L.A. (nel comune di Milano è chiamata invece C.I.A.L.).
La CILA è stata introdotta nel 2010 con la Legge 73 che ha modificato l’Art. 6 del Testo Unico dell’edilizia (d.p.r. 380/01).
É uno strumento normativo finalizzato a realizzare gli interventi di manutenzione straordinariacome l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. (Art. 6 comma 1 lettera a del T.U 380/01).
La legge n.164 del 2014 (conversione del cosiddetto decreto Sblocca Italia) ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari.
A chi va presentata la CILA
La CILA va presentata allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune (chiamato anche ufficio tecnico).
È direttamente il proprietario, o un suo delegato, a presentare fisicamente la comunicazione.
Fortunatamente molti comuni stanno sviluppando sistemi informatici per ricevere le comunicazioni direttamente online.
Contenuti della CILA
La comunicazione va presentata prima dell’inizio dei lavori con la modulistica precompilata dal proprio Comune.
Rispetto a una normale CIL, la CILA si differenzia perchè è completata da una relazione tecnica asseverata del tecnico abilitato.
I documenti da consegnare sono di solito:
– Comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista
– Relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato
– Elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l’intra-operam
– Dati dell’impresa e DURC (Documento unico di regolarità contributiva).
In realtà dopo l’entrata in vigore del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) è la stessa amministrazione comunale a dover acquisire quest’ultimo documento, anche se è ancora invalsa l’abitudine da parte degli enti di richiederlo al committente.
Relazione tecnica asseverata
Nella relazione il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, assevera la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e assevera che i lavori, secondo la normativa statale e regionale, non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo.
A differenza della DIA, con cui non era possibile iniziare i lavori prima di 30 giorni, la CILA permette di iniziare immediatamente.
Questa è una delle novità più utili in termini di semplificazione.
La relazione tecnica, le asseverazioni e l’assenza del silenzio-assenso del comune comportano una maggiore responsabilitàcivile e penale del tecnico che, rispetto al passato, assume parte delle competenze che prima erano dell’ufficio tecnico.
Anche in questo caso, però, possono esserci delle differenze tra un comune e l’altro.
Nel comune di Roma, ad esempio, la modulistica introdotta lo scorso marzo non prevede più la relazione tecnica allegata alla CILA.
I costi della CILA
La CILA non è un titolo abilitativo ed essendo solo una comunicazione non prevede il pagamento di oneri concessori. Molti comuni però applicano dei diritti di segreteria che a volte raggiungono cifre importanti; a Roma, i diritti hanno un costo di circa 250 euro.
Oltre alle spese dei diritti bisogna prevedere la parcella del tecnico che può variare seguendo le fluttuazioni del libero mercato. L’onorario non dipende più da tariffe minime decise dagli Ordini, essendo stato questo obbligo abrogato nel 2006 dalla Riforma Bersani.
L’incarico può essere conferito a un architetto, un ingegnere, un geometra o un perito industriale. Il tecnico deve essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo professionale e dotato di partita IVA. Dovrà rilasciare, dopo aver presentato la pratica, una fattura per prestazione professionale.
La fattura può essere detratta se i lavori rientrano tra quelli agevolabili con detrazione 50% e 65%.
Sanzioni per mancata presentazione della CILA
Realizzare i lavori senza alcuna comunicazione comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.
Se il proprietario, spontanemente, effettua la comunicazione quando i lavori sono ancora in esecuzione, può decurtare la sanzione di due terzi pagando 333 euro.
Di fronte all’ammontare della sanzione si comprende come al cittadino convenga il rispetto delle normative.
Inoltre, bisogna fare attenzione perchè realizzare regolarmente gli interventi edilizi, oltre a rappresentare una responsabilità civica, è importante per evitare problemi in sede di compravendita dell’immobile.
Conformità urbanistica e catastale
Un’unità immobiliare che ha subito degli interventi di manutenzione straordinaria senza che questi siano stati comunicati al proprio Comune e successivamente al Catasto dovrà essere regolarizzataprima del rogito o si dovrà ripristinare lo stato originario dell’immobile.
Da Luglio 2010, infatti, per ogni immobile venduto deve essere dichiarata la conformità catastalecioè la corrispondenza tra lo stato di fatto e i dati catastali.
http://www.lavorincasa.it/comunicazione-inizio-lavori-asseverata-cila/